1. Oggetto:
Il presente regolamento disciplina la vendita di gas naturale ai clienti finali.
2. Durata del contratto:
Il contratto di vendita gas-metano ha durata illimitata fatto salvo quanto specificato al punto3.
3. Modalità per il recesso del contratto di fornitura:
I clienti che intendono recedere dal contratto di vendita gas-naturale devono mandare comunicazione agli sportelli MIOGAS S.r.l. la quale provvederà al rilievo dell’ultimo consumo ed alla chiusura del contatore.
In mancanza di tale comunicazione essi restano direttamente responsabili verso MIOGAS S.r.l. del corrispettivo per consumi di gas, di chi subentra.
4. Divieto di rivendita:
E’ fatto salo assoluto divieto di rivendita del gas.
5. Diritto di sospensione o di revoca della vendita di gas:
Nei casi di utilizzazione del gas metano per usi diversi da quelli contrattuali è facoltà della MIOGAS S.r.l. rescindere il contratto di vendita in qualsiasi tempo e senza alcun preavviso e segnalare all’Azienda distributrice di provvedere alla sospensione della fornitura.
Il consumo di gas metano per usi diversi da quelli previsti nel contratto di vendita è vietato ed è perseguibile a norma di legge.
6. Persona a cui viene effettuata la vendita:
La vendita è effettuata alla persona che occupa l’immobile entro il quale il gas deve essere utilizzato a prescindere dal titolo che determina l’occupazione sul rispetto delle norme di cui agli articolo seguenti.
7. Domanda di vendita:
La domanda di vendita deve essere redatta su apposito modulo previsto da MIOGAS S.r.l. e sottoscritto dal richiedente o dal suo legale rappresentante.
8. Voltura dell’utenza:
In caso di passaggio del prelievo del gas da una persona ad un’altra, il disdettante e il subentrante devono darne comunicazione a MIOGAS S.r.l.. La mancata comunicazione farà considerare abusivo il consumo del gas con tutte le conseguenze di legge. MIOGAS S.r.l. provvederà a comunicare all’Azienda distributrice ogni variazione del Cliente.
9. Variazione delle tariffe e del regolamento:
MIOGAS S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, previa autorizzazione dell’Autorità competente, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione al Cliente per mezzo di apposito avviso a domicilio. Nel caso il Cliente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.
10. Condizioni di vendita:
Il Cliente all’atto della stipulazione del contratto di vendita del gas-metano versa un deposito cauzionale o una equivalente forma di garanzia che assicuri MIOGAS S.r.l. circa l’esatto adempimento degli obblighi da parte del Cliente.
11. Deposito cauzionale:
Il deposito cauzionale verrà restituito al Cliente entro e non oltre 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto di vendita.
12. Ammontare del deposito cauzionale:
Il deposito cauzionale verrà così determinato:
b) per Clienti con consumi presunti fino a 500 mc/anno, il deposito cauzionale è pari a € 25,00;
c) per Clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, il deposito cauzionale è pari a € 77,00;
d) per Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno, l’ammontare del deposito cauzionale è pari ad una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente considerato al netto delle imposte
13. Periodicità di fatturazione per vendita gas metano:
La periodicità di fatturazione viene stabilita da MIOGAS tenendo conto dei consumi annui attribuibili al Cliente:
a) per Clienti con consumi fino a 500 mc/anno, la periodicità di fatturazione è bimestrale;
b) per Clienti con consumo superiore a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è bimestrale;
c) per Clienti con consumo superiore a 5000 mc/anno, la periodicità di fatturazione è mensile, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori al 90% dei consumi medi mensili
14. Modalità di calcolo dei consumi:
MIOGAS S.r.l. si riserva la facoltà di emettere bollette sulla base di consumi presunti stimati sui consumi storici del Cliente. Nel caso di nuovi Clienti la prima fatturazione stimata si effettua sulla base dei consumi che l’esercente ritiene congrui in relazione a quanto dichiarato dal Cliente al momento della richiesta di allacciamento, voltura o subentro alla rete di distribuzione.
MIOGAS S.r.l. rende noto ai propri Clienti le modalità di calcolo dei consumi presunti per la fatturazione stimata o in acconto.
Ogni variazione tariffaria deve essere applicata sulle bollette emesse dopo la data di decorrenza indicata nel provvedimento di variazione, limitatamente ai consumi attribuibili al periodo successivo a detta data.
L’attribuzione dei consumi avviene in base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
15. Pagamento della bolletta:
Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta
Il pagamento della bolletta, entro i termini di scadenza, libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.
16. Interessi di mora di ritardato o mancato pagamento:
Per pagamenti oltre il termine indicato sulla bolletta sono dovuti all’Azienda interessi di mora così determinati:
a) Gli interessi di mora coincidono con il tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali su base annua;
Per il Cliente buon pagatore:
b) Per ritardi fino a 10 giorni: gli interessi di mora coincidono con gli interessi legali calcolati su base annua;
c) Per ritardi oltre 10 giorni: gli interessi di mora calcolati su base annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali.
E’ facoltà di MIOGAS S.r.l. richiedere oltre agli interessi legali il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bollette.
17. Modalità e tempi di sospensione della fornitura:
MIOGAS S.r.l., in caso di mora del Cliente, invia a quest’ultimo una comunicazione a mezzo lettera raccomandata semplice o a mano indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento all’esercente, i tempi entro i quali, in costanza di mora, la fornitura di gas può essere sospesa, nonché i costi delle eventuali operazioni di sospensione e di riattivazione della fornitura.
MIOGAS S.r.l. non può richiedere alla società di distribuzione di sospendere la fornitura al Cliente:
a) In assenza della comunicazione scritta
b) Quando, pur essendo scaduto il termine per il pagamento della bolletta, il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato all’esercente nei termini e con le modalità indicate dall’esercente stesso
c) In caso di mancato versamento di importi inferiore od uguale all’ammontare del deposito cauzionale
d) Durante i giorni indicati come festivi sul calendario comune, durante i giorni di venerdì e sabato ed i giorni che precedono i giorni festivi
e) Per mancata sottoscrizione del contratto di vendita
MIOGAS S.r.l. può richiedere la sospensione della fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme all’impianto.
In caso di sospensione per morosità, MIOGAS S.r.l. su richiesta della società di distribuzione, può richiedere al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.
18. Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas:
Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta.
MIOGAS S.r.l. è tenuta ad offrire la rateizzazione:
a) Per i Clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevuto successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) Per tutti i Clienti ai quali, a seguito di mal funzionamento del gruppo di misura per cause non imputabili al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) Per i Clienti con un gruppo di misura accessibile, ai quali, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
La rateizzazione non è offerta per i corrispettivi inferiori a € 50,00.
Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all’esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza.
Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.
Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.
19. Lettura dei misuratori:
La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari, da un operatore e tramite autolettura.
Qualora, per causa del Cliente, non sia possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo e nel caso il Cliente non provveda direttamente a comunicare la lettura, può essere disposta la chiusura dell’utenza, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la lettura e dopo che il Cliente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.
L’Azienda ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.
20. Irregolare funzionamento del contatore:
Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo del gas, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell’apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell’anno precedente ed in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa del Cliente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dall’Azienda su accertamenti tecnici insindacabili.
21. Verifica dei misuratori a richiesta del Cliente:
Quando un Cliente ritenga erronee le indicazioni del contatore, l’Azienda, dietro richiesta, dispone le opportune verifiche. Se queste confermano l’inconveniente lamentato dal Cliente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico dell’Azienda, la quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l’accertamento.
Se invece la verifica comprova l’esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalla Vigente Normativa di riferimento per il campo della portata teorica del contatore, l’Azienda addebita la spesa di verifica.
22. Norma generale:
L’Azienda ha facoltà di sospendere o non concedere l’erogazione del gas, nei casi in cui si riscontrino inosservanze ed inadempienze sia verso l’uso corretto del gas che verso le disposizioni delle “Norme tecniche per gli impianti interni di utilizzazione del gas stesso” e comunque quando il comportamento del Cliente e degli impianti di proprietà dello stesso possono essere causa di pericolo per le persone e le cose.
Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di MIOGAS S.r.l. nella seduta del giorno 03/12/2002.
MIOGAS si riserva la facoltà di modificare ed adeguare tale regolamento dandone comunque informazione ai Clienti.
Per quanto non specificato nel presente regolamento, si farà riferimento alla normativa di settore.